Riconoscimento evento eccezionale alluvioni marzo 2011

Danni per il maltempo (1-3 marzo), pubblicata la declaratoria ministeriale

 

La Provincia ricorda che a seguito della declaratoria ministeriale n. 12541 del 09/06/2011 pubblicata sul G.U.R.I. del 28/06/2011, con il quale è stata dichiarata l’eccezionalità dell’evento atmosferico piogge alluvionali del periodo 1-3 marzo 2011, e della Delibera di Giunta Regionale n. 918 del 27/06/2011 sono state individuate le modalità e le procedure per la concessione di contributi ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. 102/2004 (Fondo di Solidarietà Nazionale).

 

Per ottenere l’ammissione ai contributi previsti dalla legge è necessario presentare entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del Decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (12 agosto) una domanda, redatta sul modello all. B della D.G.R. 918, alla P.F. Opere pubbliche d’emergenza e prevenzione del rischio sismico - Via Monte Marino, 28 - 60125  - Ancona.

 

Si precisa che i contributi di cui al Fondo di solidarietà Nazionale non sono cumulabili con altri benefici pubblici di qualunque origine o con benefici derivanti da polizze assicurative e che le aree per le quali possono trovare applicazioni le misure sopra indicate sono:

 

 

Comuni

Intervento compensativo d.lgs 102/2004

Monsampietro Morico, Belmonte Piceno, Monte Giberto, Ponzano di Fermo e Fermo limitatamente all’area di esondazione dell’Ete Vivo per una fascia di 500 m in sinistra e destra idrografica;

 

Monte San Pietrangeli, Torre San Patrizio, Monte Urano, Montegranaro e Sant’Elpidio a Mare limitatamente all’area di esondazione dell’Ete Morto per una fascia di 500 m in sinistra e destra idrografica.

 

Montegranaro limitatamente all’area di esondazione del Fiume Chienti e del Torrente Cremone per una fascia di 500 m in destra idrografica

 

Art. 5 comma 3

per i danni alle strutture aziendali e alle scorte

 

“In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999”.

 

Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio

Art. 5 comma 6

per i danni alle infrastrutture connesse all’attività agricola

 

Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale.”

 

 

Si evidenzia inoltre che:

 

  1. La quota del Fondo di solidarietà nazionale destinata alla nostra Regione per agli aiuti relativi all’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 102/2004 verrà disposta, con successivo decreto, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa.
  2. Ai sensi del comma 3, articolo 5, del d.lgs. 102/04, possono beneficiare le imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese, che in conseguenza dell’evento calamitoso riconosciuto, abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.
  3. I danni sono parificabili ai costi di ripristino delle strutture, impianti e scorte.
  4. La produzione lorda vendibile è stabilita, sulla base dell’ordinamento produttivo dell’anno, sommando per ogni coltura il prodotto della superficie investita per i quantitativi medi annui, prodotti nell’unità di superficie, nel triennio precedente per il prezzo medio di vendita ottenuto in ciascun anno. In alternativa possono essere utilizzati i dati medi del quinquennio, con esclusione dell’anno con produzione più bassa e l’anno con produzione più elevata. Il calcolo deve essere effettuato a livello delle singole aziende.
  5. Gli aiuti per il ripristino delle strutture aziendali, impianti e scorte non dovranno essere superiori all’80% dell’importo del danno effettivo, per cui si deve tener conto di eventuali altri aiuti pubblici erogati per le stesse finalità e dei relativi risarcimenti assicurativi.
  6. Sulla base del finanziamento assegnato dallo Stato e dell’ammontare totale del fabbisogno, determinato dalle richieste, si procederà alla ripartizione tra le varie tipologie di provvidenze attivate.
  7. I contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali sono erogati sulla base delle risorse assegnate dallo Stato, fino a un massimo dell'80 per cento dei costi effettivi, e pertanto saranno proporzionalmente ridotti qualora i fondi non siano sufficienti.

 

 

 

Scarica la DGR 918 del 27/06/2011:

http://www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/calamità/DGR0918_11.pdf

 

 

Scarica il  Decreto n. 12541 del 9 giugno 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3758